AMMINISTRAZIONE CONDOMINI - ELABORAZIONE DATI
   

 

 

 

BENVENUTI NEL NOSTRO SITO
 

Gestire e amministrare le parti comuni dei fabbricati oggi è un'attività che non può più essere lasciata al "fai da te". L'obbligo di rispettare le misure di sicurezza degli impianti, l'espletamento dei numerosi adempimenti fiscali, la regolamentazione dei servizi comuni, l'esigenza di una contabilità accurata e trasparente, le problematiche connesse all'amministrazione ordinaria e straordinaria degli immobili nonché la gestione dei rapporti tra condomini richiedono, infatti, molteplici competenze e un'adeguata preparazione che solo un professionista può assicurare. 


Per rispondere a tutte queste esigenze si offre un servizio altamente professionale, in grado di assicurare la competenza giuridica, fiscale e tecnica necessaria per far fronte, adeguatamente, a tutte le problematiche di un condominio. 
Competenza, professionalità e trasparenza sono le linee guida nello svolgimento degli incarichi.


Svolgiamo questa attività dal 1992, sinonimo di esperienza e professionalità, come comprovato dagli innumerevoli condomini che a tutt'oggi si avvalogno della nostra struttura.
Siamo disponibili a ricevere incarichi in tutta la regione Lazio, garantendo massima disponibilità e reperibilità.

Richiedete il Vostro preventivo, gratuitamente e senza impegno, e scoprirete anche la competitività delle tariffe.

É legge la riforma delle professioni non regolamentate

E' stato approvato il Disegno di Legge sulle professioni 'senza albo'.
La X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei Deputati ha approvato il 19 dicembre 2012 in sede legislativa la Proposta di Legge «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

Con la “rivoluzionaria” approvazione odierna, si perfeziona, tra gli altri, il pieno riconoscimento delle Associazioni di amministratori condominiali, con ANACI in primissima fila a garantire congruenza fra competenze, organizzazione e deontologia.
La giungla del mondo degli amministratori viene finalmente regolamentato, e salvaguardata la tutela dell’interesse del cliente/condomino.
Uno dei capisaldi su cui ora poggerà l’asset professionale sarà il richiamo alle norme UNI 10801, le quali ultime caratterizzeranno i migliori professionisti da scegliersi sul mercato; in perfetta sintonia con le nuove regole della Riforma del condominio.
Finalmente l’amministratore condominiale assume la sua veste di professionista immobiliare!

La riforma del condominio in pillole

Ecco una sintesi delle più importanti novità introdotte dal legislatore in materia condominiale.

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Nomina: obbligatoria se i condomini sono più di otto (prima era più di 4), indipendentemente dalle unità immobiliari possedute.

Requisiti richiesti: per poter esercitare l’attività di amministratore sono richiesti specifici requisiti, rispetto a prima ove chiunque poteva amministrare un condominio. I principali sono:
Il godimento dei diritti civili e politici;
Il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
L’aver seguito uno specifico corso di formazione e curare l’aggiornamento professionale;
L’Amministratore-condomino è ammesso, ed è esonerato sia dal possesso del titolo di studio che dalla frequenza del corso di formazione.

Affissione in bacheca: l’amministratore è tenuto ad affiggere nell’atrio le sue generalità complete, domicilio e recapiti telefonici.
Retribuzione: va espressa in modo analitico sia all’atto della nomina che ad ogni rinnovo.
Assicurazione professionale: L’assemblea condominiale può richiederla condizionando la nomina; la copertura va aggiornata in presenza di lavori straordinari.
Rendiconto: si supera lo scarno riferimento alla resa del conto e si introduce la situazione patrimoniale obbligatoria; va approvato entro 6 mesi e l’assemblea può nominare un revisore.
Compiti attribuiti: aumentati così come le responsabilità ed i motivi di revoca. Si introducono nuovi registri.
Iniziative esterne: Potrà partecipare e collaborare a progetti e programmi territoriali in sinergia con le istituzioni locali.

ASCENSORE

Le spese di manutenzione e sostituzione dovranno essere ripartite come quelle delle scale ex art. 1124 c.c.

ASSEMBLEA

Convocazione: È ammessa anche a mezzo posta elettronica certificata o fax. Se un argomento necessita di un particolare approfondimento, è possibile fissare più incontri consecutivi con il medesimo avviso.
Maggioranze:

Validità della costituzione.
In prima convocazione Maggioranza dei partecipanti al condominio 667 millesimi. In seconda convocaz.ne un terzo dei partecipanti al condominio 334 millesimi

Validità delle delibere
Prima convocazione | Maggioranza degli intervenuti | 500 millesimi.
Seconda convocazione | Maggioranza degli intervenuti | 334 millesimi.

Le nuove maggioranze:
Con almeno 1/3 dei millesimi si delibera in ordine a:
– contenimento consumo energetico certificato;
– produzione certificata energia da fonti rinnovabili.

Necessita la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi per:
– installazione antenna centralizzata e satellitare;
– superamento barriere architettoniche;
– contenimento consumo energetico;
– produzione energia da fonti rinnovabili;
– installazione impianti di produzione energia solare, eolica o comunque rinnovabile;
– realizzazione parcheggi;
– adozione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
– installazione impianti di videosorveglianza;

Regole delle deleghe
– se i condomini sono più di 20, non si può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale;
– l'amministratore non può ricevere mai delghe;
– nel supercondominio: se i condomini sono più di 60, si può delegare un rappresentante per ogni singolo condominio;

CONSIGLIERI

Nomina: possibile negli stabili con almeno 12 unità immobiliari;
Composizione: almeno 3 consiglieri;
Funzioni: meramente consultive e di controllo.

CONTO CORRENTE

– E' obbligo intestarlo al condominio;
– L'estratto conto è liberamente consultabile dai condomini;

CONTRIBUTI CONDOMINIALI

Creditori
– possono richiedere all'amministratore l'elenco dei condomini morosi;
– possono agire a danno dei condomini solvibili solo dopo aver escusso gli altri;
Morosità
– l'amministratore ha l'obbligo di curare il recupero entro 6 mesi dalla data
di chiusura del rendiconto;
– non esiste limite minimo per l'inizio dell'azione di recupero.
Venditore: resta obbligato a corrispondere le quote condominiali se non trasmette all'amministratore copia dell'atto di compravendita.

ARCHIVIO

La documentazione ed i giustificativi devono essere conservati per 10 anni.

FALLIMENTO

Le spese relative a manutenzioni ed innovazioni diventano ora prededucibil in sede fallimentare.

IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
Installazione
– deve essere comunicata all'amministratore con la specifica delle modalità esecutive;
– l'assemblea può vincolare le modalità di esecuzione o richiedere un deposito cauzionale;

MULTA
Per violazione del regolamento multa fino a 200 euro, e fino a 800 Euro in caso di recidiva.

LAVORI STRAORDINARI

Diventa obbligatorio costituire un fondo di importo equivalente alla spesa per i lavori.

MILLESIMI

Rettifica e modifica
- richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in caso di errore o alterazione superiore a 1/5 del valore dell’unità immobiliare.

PARTI COMUNI

La modifica destinazione d’uso:
- approvazione con: 4/5 dei condomini e 4/5 del valore millesimale;
- impedita nei tre casi: se pregiudica stabilità, sicurezza o decoro architettonico.
Azione: ad iniziativa dell’amministratore o di singoli condomini.

QUATTRO REGISTRI

Anche informatizzati: Anagrafico condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, classico dei verbali assemblee, analitico per la contabilità.

RISCALDAMENTO

Distacco
– consentito se non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri;
– si contribuisce alle spese di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto centralizzato.

SITO DEL CONDOMINIO IN INTERNET

Attivazione: su delibera dell’assemblea e spese a carico della proprietà.

USUFRUTTUARIO

Spese: risponde solidalmente con il nudo proprietario.

 

Se vuoi leggere la riforma completa entra e guarda RIFORMA CONDOMINIO 2013

torna su

NOVITA': dal 10 giugno 2010 saremo presenti con un ufficio anche su Roma, in via di Tor Sapienza, 86/A.

 

 
iscrizioni

Regolarmente iscritti all'Associazione Nazionale Amministratori Condominialii e Immobiliarii, con il n. 9453.

certificazioni

Siamo in possesso di tutte le certificazioni necessarie per il corretto svolgimento della professione. Certificato n° 432/Rev. 00 del 30/12/2015, inerente l'Amministrazione di Condomini e Gestione di Beni Immobili.

links di utilità generale

CODICE DEONTOLOGICO

IL CODICE CIVILE NEL CONDOMINIO

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

RIFORMA CONDOMINIO 2013

ENTRA NEL CONDOMINIO

___________________________________

IL RITORNO DELLA CONCILIAZIONE
SCATTATO SABATO 21 SETTEMBRE 2013

L'OBBLIGO DI CERCARE L′ ACCORDO PRIMA DEL PROCESSO NELLE LITI CONDOMINIALI


Una nuova opportunità per la tutela dei diritti dei cittadini e per incrementare la qualità e l'efficienza de‖e professioni nel settore condominiale.
Con il "decreto del fare" (D.L. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013), è stata reintrodotta, dal 21 settembre 2013, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione gie prevista dal d. lgs. n.28/2010 .
ll Governo, dunque, rilancia la mediazione obbligatoria in via sperimentale per quattro anni per diversi tipi di liti tra le quali quelle in materia di condominio, dando cosi nuova vita ad un procedimento che, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, era soprawissuto solo nella parte relativa alla conciliazione facoltativa.

"Si tratta di un appuntamento molto importante - ha dichiarato Pietro Membri, Presidente Nazionale ANACI, al quale gli amministratori di condominio sono pronti da molto tempo. Ritengo che le nuove norme, anche se osteggiate da gran parte del mondo professionale, debbano essere invece prese molto sul serio da tutti gli operatori, perché la conciliazione obbligatoria costituisce una grande opportunità per la tutela dei diritti e l'accesso alla giustizia dei tantissimi cittadini che vivono in condominio. lnoltre, rappresenta uno strumento per ridurre il carico di lavoro dei giudici che determinerà senza dubbio grandi benefici per l'efficienza non soltanto del "sistema" immobiliare ma anche del settore "giudiziario".
Al primato in negativo, dei tempi di conclusione di controversie, si stimano (fonte ANACI-CENSIS) in circa 180.000 Ie cause condominiali che finiscono ogni anno nei nostri Tribunali, cioé 14 cause ogni 100
condomini.
La conciliazione ha, tra i suoi punti di forza, i tempi: il procedimento non può superare i tre mesi. Si presenta quindi come un importante strumento per ridurre l'impatto della litigiosità condominiale sui Tribunali,
permettendo cosi anche un beneficio per l'intero sistema giudiziario.

Secondo l'ultimo rapporto Censis-ANACI gli episodi di litigiosità che si sviluppano nell'ambito delle assemblee condominiali derivano soprattutto da controversie tra singoli condomini.
Complessivamente, 7 amministratori su 10 ritengono che le liti nelle assemblee condominiali siano molto frequenti (12,4%) o abbastanza frequenti (54,0%). Al contrario il (29,8%) degli amministratori ritiene che gli
episodi siano poco frequenti ed il (3,8%) che siano per nulla frequenti.
ANACI ha già evidenziato i molteplici profili problematici che l'impatto della norma determinerà nel nostro sistema immobiliare-condominiale: il condominio infatti presenta specificità e problematiche del tutto differenti rispetto agli altri ambiti del diritto coinvolti dalla conciliazione obbligatoria che imporranno un'attenta valutazione e ponderazione dei profili applicativi delle nuove norme.
"Sono convinto, ha sottolineato, Membri, che le contraddizioni presenti in questa come in tutte le leggi potranno essere facilmente superate consentendoci anche di proporre al Legislatore un terreno più avanzato di confronto. Ritengo, inoltre, che la conciliazione obbligatoria debba essere affiancata anche dallo strumento delle negoziazioni paritetiche, che in questi anni hanno dimostrato di essere uno strumento di tutela efficace per tanti cittadini che, a prezzi accessibili, hanno potuto risolvere controversie che mai sarebbero entrate nel circuito della "giustizia", ha quindi concluso Membri. E' questo il motivo per cui ANACI accanto alle iniziative in materia di conciliazione obbligatoria ha fortemente voluto sottoscrivere, nel giugno del 2011, un protocollo d'intesa con le maggiori associazioni nazionali dei consumatori che
hanno dimostrato di aver saputo ben utilizzare in questi anni i numerosi tavoli di negoziazione paritetica a livello territoriale in favore di migliaia di consumatori e di utenti".

 

sito di proprietà di GE.CO. di Luca Petrini - Via Anicia, 2 - C.P. 68 - 00028 SUBIACO (RM) - P.IVA 07426151002 - designed by ScF